Sei uno Psicologo iscritto all’Ordine, non hai Partita IVA e pensi di formalizzare le tue limitate prestazioni, come prestazioni  OCCASIONALI  ??!!
allora ti consiglio di leggere questo Post

LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE
Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale riguardano tutti coloro che si trovano ad effettuare un’attività di lavoro autonomo, del tutto saltuaria, non abituale o periodica.
Molti sono i profili di interesse connessi alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale, sia con riferimento alla sfera giuridica del committente, sia a quella del prestatore.
Il lavoro autonomo occasionale rientra nella fattispecie del “contratto d’opera”, disciplinata dall’art. 2222 del Codice civile.
Sotto tale profilo, il lavoratore autonomo occasionale è quel soggetto che svolge a favore di un committente un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, fuori dal coordinamento del committente e senza inserimento funzionale nella sua organizzazione.
La prestazione di lavoro autonomo occasionale si distingue per la natura occasionale della stessa, vi è infatti assenza di prevalenza e abitualità della prestazione, a differenza dalle attività di lavoro autonomo svolte abitualmente che si inquadrano nell’esercizio di una professione.
L’attività lavorativa si caratterizza come abituale infatti, quando si articola in una pluralità di atti coordinati e finalizzati a uno scopo e viene esercitata con regolarità, stabilità e sistematicità.
Si parla quindi di prestazione di lavoro autonomo occasionale quando il lavoratore agisce in modo:

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non professionale (non iscritto ad un’Ordine specifico);
episodico, saltuario;
minimo, nel senso che i compensi devono essere limitati;
non programmato e organizzato.

E nello specifico:
– non puoi fare prestazioni occasionali a pazienti;
– sono tollerate se rivolte in favore di Società, Cooperative, Associazioni, Enti, Istituti,…
– solo per un massimo di euro 2.000 anno a Committente e 5.000 totali anno;
– se prestazioni inerenti la tua attività di Psicologo sono comunque soggette a contribuzione ENPAP e pertanto alla relativa iscrizione.