Obbligo di pattuizione del compenso in forma scritta

L’obbligo di pattuire il compenso al momento del conferimento dell’incarico professionale è stato introdotto con il D.L. n. 1/2012 convertito in L. n. 27/2012 in seguito all’abrogazione dei tariffari professionali.

La legge 4 Agosto 2017 n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), entrata in vigore il 29 Agosto 2017, rende obbligatoria la forma scritta (o digitale) di tale adempimento, soprattutto come atto di maggior tutela del professionista.

Tale adempimento consiste nel pattuire, al momento del conferimento dell’incarico, il compenso per i servizi professionali con un “preventivo di massima” che deve essere “adeguato all’importanza dell’opera”. Nello specifico il documento deve:

  • rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico;
  • indicare i dati della polizza assicurativa per i danni eventualmente provocati nell’esercizio dell’attività professionale;
  • concordare la misura del compenso con il paziente/cliente formulando un preventivo di massima che riporti, per le singole prestazioni, tutte le voci di costo, comprensive di eventuali spese (viaggio, vitto, alloggio…), oneri (bolli, tasse…) e contributi (Enpap).

Infatti dal 29 Agosto 2017 il professionista “deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.” (Nuova formulazione del vecchio art. 9 comma 4 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1).

 

L’obbligo si applica a tutti gli incarichi conferiti a partire dal 29 agosto 2017.

 

Definire nel corso del primo incontro il grado di complessità dell’incarico e il compenso da richiedere per lo svolgimento di quest’ultimo potrebbe risultare difficoltoso, pertanto, potrebbe essere di utilità inserire la seguente dicitura:

“Resta inteso, altresì, che il presente atto di conferimento di incarico professionale – anche in ragione della natura e della peculiarità delle prestazioni che ne costituiscono oggetto – viene stipulato sulla base di un numero presuntivo di sedute che, tuttavia, è suscettibile di talune variazioni in relazione all’andamento del percorso da intraprendere. In tal caso, il professionista ne darà tempestiva informazione al paziente e si potrà procedere ad un’integrazione della presente scrittura privata o al conferimento di nuovo incarico.”

 

N.B. Il documento deve essere redatto in 2 copie sottoscritte dallo Psicologo e dal Paziente/Cliente, una  dovrà essere consegnata al Paziente/Cliente e l’altra conservata dallo Psicologo.

I moduli proposti dall’Ordine utilizzabili per assolvere al nuovo obbligo di pattuizione del compenso per iscritto. Sono da adattare a ciascun Professionista, tenendo conto della propria concreta e specifica attività professionale e delle modalità di esercizio della stessa, elabori un proprio documento personalizzando quello proposto.

Per praticità il preventivo è stato accorpato in un unico modello con il consenso informato.

Rimane invece a sé stante il modulo relativo alla privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Ovviamente se l’incarico professionale riguarda un ente, associazione, cooperativa, ecc. occorrerà invece predisporre un incarico professionale, che non contenga anche il consenso informato.

 

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